il reato di “maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli”

Pubblicato il 7 febbraio 2007 in blog, riflessioni da hermansji

Punisce, l’art. 572 del codice penale, il reato di “maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli”.La formulazione della norma non permette pero’ un agevole ricostruzione di quale sia l’interesse tutelato in via principale.

Ecco il contenuto della norma :

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ossia l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina], maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro anni a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Leggendo, infatti, il disposto si nota come i rapporti presi in considerazione sono distinti in due categorie. Da un lato abbiamo chi maltratta entro ed all’interno del “nucleo familiare”. Dall’altro chi maltratta entro ed all’interno di situazioni caratterizzate da una posizione di “inferiorità/supremazia” : scuole, carceri ecc.

La condotta è eterogenea ossia può realizzarsi attraverso diverse tipologie ciò che rileva è l’aggressione alla persona, o meglio alla personalità (integrante la continuazione) e la gravità della lesione.
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L’orientamento giurisprudenziale “dominante” sostiene che l’articolo 572 c.p. reprime tutti gli attentati alla dignità ed al decoro della persona che impediscono la normale tollerabilità della convivenza. Così individuando nella “abitualità del reato” la chiave di lettura dell’intera norma.
Abitualità che non significa, però, necessità che l’azione sia protratta nel tempo. E’ sufficiente la semplice ripetizione degli atti vessatori o della serie di sofferenze fisiche e morali.
La durata anche limitata deve comunque legarsi ad atteggiamento di “normale” prevaricazione con coscienza e volontà… a nulla rilevando per esempio un’eventuale concordia con altri familiari o parentesi di “quiete”.

Riguardo la nozione di famiglia è pacifica l’assimilazione ad una stabile convivenza dove risaltino relazioni, consuetudini, assistenza e solidarietà comuni. Però anche in casi di separazione la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il reato pur essendo venuti meno gli obblighi di convivenza e fedeltà poiché restavano immutati tutti gli altri (ad es. la collaborazione e l’assistenza morale e materiale).
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Per quanto riguarda la condotta essa consiste nel “maltrattare”. Indifferente sia percuotere, minacciare o ingiuriare sia omettere o privare (ad esempio dell’educazione, degli alimenti dell’affetto “morale”) in un’ottica di sopraffazione sistematica ai danni dell’integrità fisica e del patrimonio morale della vittima.

Il maltrattamento va “ricostruito” dal giudice tenuto conto delle condizioni di tempo, di luogo e di persona ai fini di riconoscerne la sufficienza ad integrare il reato.

Il reato si consuma con il porre in essere l’azione o l’omissione non necessita invece il raggiungimento di un evento percepibile a livello naturalistico (ossia il risultato dannoso).

Dal punto di vista soggettivo la fattispecie richiede il dolo generico. Ossia la volontà della condotta di sopraffazione e prevaricazione. Non è necessario invece che ogni azione sia finalizzata al raggiungimento di un risultato.

La giurisprudenza non ha escluso il dolo nei seguenti casi : gelosia o nervosismo; malattia nel fisico o nella mente della vittima; stato di ubriachezza; assunzione di sostanze psicotrope; religione dell’agente (nel caso evidenziato dalla Cassazione VI Sezione Penale, 8 gennaio 2003 n.55, Khouider , l’imputato era di religione mussulmana).

La cassazione, il testo lo trovate qui, (giusta la segnalazione di Orientalia4All e di Jaco) si inserisce nel solco della giurisprudenza “dominante” cristallizata nell’interpretazione delle condotte come “abituali” e non “espressione di una reattività estemporanea”.
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