Vediamo di comprendere in pillole come si atteggiano la “menzogna”, il “silenzio” e l’ “errore” all’interno dell’articolo 640 del Codice Penale, che punisce la truffa “semplice”:
Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.
La pena é della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549.
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
Per la dottrina maggioritaria [FIANDACA-MUSCO, MANTOVANI, SAMMARCO , DE MARSICO , MAGGIORE , PEDRAZZO] il reato di truffa è plurioffensivo poichè l’interesse tutelato va dall’integrità patrimoniale sino alla libertà del consenso. Mentre per la dottrina minoritaria [MANZINI] e la risalente giurisprudenza della Cassazione, ad essere minata dal delitto, sarebbe la sola buona fede pubblica.
[ad#468x60]
Il legislatore d’altra parte, con una valutazione di stretta politica criminale, ha inteso la truffa come un reato a “cooperazione artificiosa”, ossia il truffatore (si badi al “chiunque”, ossia non si tratta di un soggetto qualificato) ha bisogno di carpire il consenso della stessa vittima. Non hanno nessuna rilevanza, a questo proposito, la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della vittima.
Il nucleo, attorno al quale si sviluppa il delitto, è costituito essenzialmente dall’elemento materiale. Orbene la condotta, come descritta dal legislatore, ha una forma vincolata e deve consistere in “artifici o raggiri”.
[ad#336x280]
Artifici e raggiri che sono stati, di volta in volta, individuati in comportamenti quali : il rilascio di cambiali con false generalità, la spendita di moneta contraffatta, mendaci dichiarazioni o assicurazioni sulla presenza di requisiti o concessioni edilizie.
La questione si riassume nella rilevanza o meno della menzogna, del silenzio e dell’errore :
[ad#336x280]
1) la cosiddetta menzogna “nuda” o “semplice”, ossia non accompagnata da elementi che la facciano apparire per vera, è normalmente considerata irrilevante ma un recente orientamento ha permesso una sua espansione. Infatti, per la Cassazione 5579/1998 è punibile anche la mera menzogna qualora si riesca a dimostrare la sua idoneità ad ingannare la vittima;
2) per i comportamenti omissivi, riassumibili nella nozione di “silenzio”, la giurisprudenza muove l’attenzione nella contemporanea presenza di un obbligo giuridico di non tacere, rectius di informare, desumibile da qualsiasi branca del diritto (ad es. l’articolo 1337 del Codice Civile). La dottrina aggiunge, però, un ulteriore requisito. Parla, infatti, di “silenzio circostanziato” ossia esteriormente idoneo a creare una falsa rappresentazione della realtà negli occhi della vittima;
3) l’errore se è condizione propria della vittima e quindi slegata al comportamento dell’agente viaggia autonomamente rispetto al reato di truffa. Così “l’approfittamento” di tale condizione non costituisce un elemento della condotta tipizzata. All’opposto è penalmente rilevante il comportamento diretto a produrre l’errore (induzione in errore) od aumentare il vantaggio di quell’errore. La giurisprudenza parifica all’errore la situazione di “dubbio” mentre DEL TUFO puntualizza come l’errante sia piu’ vulnerabile del dubitante.
Autore: hermansji.:. - Resta aggiornato, iscriviti gratis
al Feed Rss di















